Ultimo aggiornamento:
Aggiornata al maggio 2026. Lo sconto effettivo dipende dalla compagnia e dalla provincia di residenza, oltre che dal profilo di rischio: il presente testo riguarda solo il quadro normativo.
Cosa è la scatola nera in ambito RC Auto
La scatola nera (più correttamente "dispositivo elettronico installato a bordo") è uno strumento telematico previsto dall'art. 132-ter del Codice delle Assicurazioni Private. Registra dati di percorrenza, posizione, accelerazione e in molti casi anche l'evento di un urto.
Vantaggi normativi previsti dalla legge
La norma stabilisce due principi importanti per gli automobilisti:
- Le compagnie che propongono la scatola nera devono praticare uno sconto significativo rispetto alla tariffa senza dispositivo. La quantificazione dello sconto non è fissata dalla legge ma deve risultare dalla scheda informativa.
- Le risultanze del dispositivo, se installato e funzionante, fanno piena prova nei procedimenti civili circa la dinamica del sinistro, salvo prova contraria.
Quanto si risparmia: cosa dicono i dati
L'IVASS pubblica annualmente la Relazione sull'attività con la diffusione dei dispositivi telematici e i premi medi. Storicamente lo sconto medio dichiarato dalle compagnie italiane oscilla tra il 5% e il 30% sulla parte RC della polizza, con punte superiori in province ad alto rischio (Napoli, Caserta) dove la compagnia ha maggiore interesse a installare il dispositivo per limitare frodi.
Costi della scatola nera
L'installazione della scatola nera è quasi sempre a carico della compagnia, così come il canone di funzionamento. In alcune polizze è previsto un costo di disinstallazione qualora si recida il contratto prima della scadenza naturale.
Privacy e protezione dei dati
Il dispositivo raccoglie dati personali a tutti gli effetti: posizione, velocità, stile di guida. Il trattamento è soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare al provvedimento del Garante in materia di sistemi di geolocalizzazione veicolari.
Punti chiave dal GDPR e dal Garante:
- Base giuridica: esecuzione del contratto e legittimo interesse della compagnia (art. 6 GDPR).
- Minimizzazione: i dati possono essere usati solo per finalità tariffarie e antifrode, non per profilazione commerciale senza consenso separato.
- Conservazione: i tracciati dovrebbero essere conservati per il tempo strettamente necessario; il provvedimento del Garante indica massimi di norma di due anni dalla cessazione del contratto.
- Diritti dell'interessato: l'assicurato può chiedere alla compagnia copia dei dati, rettifica e cancellazione (art. 15-17 GDPR).
Funzioni accessorie del dispositivo
Oltre alla rilevazione di sinistri, alcuni dispositivi offrono:
- Crash detection e chiamata di soccorso automatica.
- Localizzazione in caso di furto, in collaborazione con le forze dell'ordine.
- Stile di guida con punteggio mensile (gamification).
Le funzionalità telematiche aggiuntive (telediagnosi, eCall) sono regolate da norme specifiche; in particolare il sistema eCall pubblico è obbligatorio sulle auto omologate dal 31 marzo 2018 (Reg. UE 2015/758).
Quando la scatola nera "vincola" l'automobilista
La presenza del dispositivo non limita l'uso del veicolo, ma influenza:
- L'onere della prova in caso di sinistro (le risultanze fanno prova fino a prova contraria).
- Il fattore di rischio individuale: una guida sportiva o frequenti spostamenti notturni in zone ad alto rischio possono ridurre lo sconto al rinnovo.
Quando conviene
Solo i numeri della singola compagnia consentono di rispondere caso per caso: i preventivi devono indicare lo sconto applicato con e senza dispositivo. Il preventivo deve essere fornito anche dal canale dealer che propone l'RC Auto in qualità di intermediario.
